Atto Senato n. 308 XIV LEGISLATURA
Disciplina dell’ attivita’ di tatuaggio e di piercing.
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/Ddliter/14591.htm
Legislatura 14º – Disegno di legge N. 308
SENATO DELLA REPUBBLICA ———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 308
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa del senatore PALOMBO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001 ———– Disciplina dell’attività di tatuaggio e di piercing ———– Onorevoli Senatori. – Negli ultimi dieci anni si è assistito in Italia dapprima al risveglio di un certo interesse per il tatuaggio «professionale» e per il piercing, poi, negli ultimi cinque o sei, all’esplosione di un vero e proprio boom di moda; si può, ad esempio, dire che su dieci giovani, o non più tanto giovani, attori, cantanti o personaggi emergenti del mondo dello spettacolo, almeno sei o sette ostentano uno o più «anellini» in varie zone del corpo, suscitando così un desiderio di facile emulazione nel pubblico più influenzabile: quello dei giovani. Per quanto riguarda la prima attività, si è volutamente sottolineato l’aggettivo «professionale» per identificare dal primo momento senza equivoci l’argomento di cui si intende trattare: il tatuaggio moderno, effettuato con tecniche evolute, se non anche raffinate, in un ambiente, appunto, «professionale», garantito dal punto di vista sanitario e assimilabile, non di rado, a una vera e propria forma d’arte con la «A» maiuscola. Esso non ha nulla a che vedere con il tatuaggio carcerario o, in genere, dilettantesco con cui ancora qualcuno lo confonde e a cui si riferiscono i pochi, ed ormai vecchi, testi di medicina o addirittura di antropologia criminale che si occupano dell’argomento. Motivo del ritardo della conoscenza e diffusione in Italia del vero «tatuaggio» è ravvisabile nella mancata partecipazione degli Stati italiani preunitari ai viaggi di commercio ed esplorazione che portarono, dalla fine del Settecento in poi, migliaia di equipaggi e ufficiali delle flotte dei principali Paesi del nord e centro Europa, quali Inghilterra, Olanda, Francia, Germania, a contatto con le popolazioni del Pacifico, che praticavano questa tecnica come ornamento, iniziazione, distinzione di casta e, talvolta, quale terapia medica. Essa, si può dire, nasce con l’uomo e, verosimilmente, con l’uomo morirà; nel vecchio continente, tuttavia, la sua sparizione risale ad alcuni secoli fa perchè combattuta dalla chiesa cattolica dell’epoca (stranamente tollerante fino al 1870, nei confronti di quella «enclave» di tatuaggio a soggetto religioso, praticato a Loreto da rustici «artisti» sui fedeli in pellegrinaggio al santuario della Madonna). Sarebbe lungo l’elenco delle civiltà e dei ritrovamenti più antichi: basti per tutti il guerriero – pastore ritrovato mummificato nel ghiacciaio del Similaun con tutti i suoi tatuaggi ancora visibilissimi!
La prima moda del tatuaggio riscoperto iniziò, quindi, per gli occidentali, nell’Ottocento e si diffuse in tutte le categorie sociali, dal basso con i marinai delle ciurme, ma anche dall’alto con i loro comandanti, non di rado figli cadetti della migliore aristocrazia: ecco perchè uniche tracce conosciute di tale tecnica sono stati in Italia i tatuaggi «di galera», luogo frequente di transito per marinai, o ex tali, dalla vita avventurosa che facevano nascere nei compagni di cella la voglia di farsi riprodurre con mezzi rudimentali (e quasi sempre con pessimi risultati estetici e sociali) le affascinanti immagini esibite dai fortunati viaggiatori. Parallelamente, però, gli aristocratici italiani, cugini e amici degli aristocratici tatuati europei, ostentavano volentieri, lontani dagli sguardi dei borghesi ben pensanti, più o meno splendide e numerose decorazioni della pelle praticate solitamente nel corso di quei viaggi esotici che, non dimentichiamolo, erano riservati all’epoca ad una ristretta cerchia di facoltosi personaggi: ecco spiegata la notevole gaffe del povero Cesare Lombroso che, quando additava al pubblico ludibrio i tatuati descrivendoli (fra l’altro) come individui dalla psiche debole, facilmente suggestionabile e con sicure tendenze criminali, ignorava di parlare dei membri di tutte le case regnanti europee dell’epoca, compresi naturalmente i Savoia.
Questo tipo di disinformazione porta qualcuno a ritenere che, a fronte dell’attuale boom di moda di attività ancora non regolamentate, con la proliferazione incontrollata di migliaia di «apprendisti stregoni», praticanti attività improvvisate che rappresentano un evidente rischio per la salute dei clienti, sia più semplice e definitivo proibirla direttamente, come qualcuno ricorda è stato fatto nel 1961 nello Stato di New York, oppure attribuirne il diritto d’esercizio ai medici o agli estetisti. Per una precisa e autorevole risposta a questo genere di approccio al problema si consiglia a chi volesse approfondire la materia di fare riferimento ai recentissimi pareri della seconda sezione del Consiglio nazionale dell’artigianato del 27 marzo 1997 e del 28 maggio 1997 che, con attente considerazioni, ha riconosciuto ai tatuatori il pieno diritto, in attesa di una specifica regolamentazione, di associarsi come artigiani a una propria specifica categoria denominata «decorazione della pelle» e precisando che le attività di tatuaggio e di piercing risultano estranee all’attività di estetista, e il parere della II sezione del Consiglio superiore della sanità del 13 ottobre 1997 con cui si sono individuate delle linee-guida per l’esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza e un programma didattico per la formazione degli operatori. Oltre tutto, per quanto riguarda un eventuale proibizionismo, senza dilungarsi su ovvie considerazioni velleitarie e inutili di una simile ipotesi, basterà citare proprio il caso di New York, dove la pubblica amministrazione ha preferito quasi subito stendere un velo pietoso di tolleranza e rendere di fatto inapplicata la norma: da tempo in quello Stato era possibile tatuarsi senza problemi, scegliendo tra i numerosissimi studi professionali esistenti su strada, finchè da poco la proibizione è stata anche ufficialmente rimossa. Nell’ottica, quindi, di mettere ordine in un settore che, ricordiamo, ovunque in Europa manca ancora di norme organiche, pur essendone viva l’esigenza, e di dare una concreta risposta a quanto evidenziato dal Consiglio superiore della sanità si propone questo disegno di legge che riteniamo possa servire allo scopo, conciliando le varie esigenze di salvaguardia della salute pubblica, della professionalità di artisti già affermati e delle giuste aspettative di tanti giovani di accedere a una professione affascinante e originale, ma non per questo meno meritevole di attenzione da parte dell’amministrazione dello Stato e del legislatore. Si ha motivo di ritenere che le motivazioni esposte e gli elementi oggettivi di valutazione offerti possono promuovere un vasto consenso e, con esso, la trasformazione in legge della proposta di seguito riportata.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. L’attività di tatuaggio comprende tutte le tecniche atte a introdurre nel derma umano pigmenti di uno o più colori che, una volta stabilizzatisi, danno forma al cosiddetto tatuaggio ornamentale, per sua natura indelebile e perenne.
2. L’attività di cui al comma 1 è svolta mediante l’uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale oppure di diversa fonte (elettrica, pneumatica, mista, eccetera). 3. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l’introduzione nel derma sono atossici, sterili e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera. 4. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l’uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. 5. Le tecniche, le apparecchiature e le sostanze di cui al presente articolo sono determinate e disciplinate dal decreto di cui all’articolo 11, comma 1.
Art. 2. 1. L’attività di piercing consiste in un trattamento cruento finalizzato all’inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo. 2. È fatto divieto di praticare l’attività di piercing mediante l’utilizzo di strumenti pluriuso e non sterilizzabili. Art. 3. 1. Coloro che svolgono le attività di cui agli articoli 1 e 2 che intendano esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla citata legge n. 443 del 1985, e successive modificazioni. 2. Coloro che svolgono il praticantato di cui all’articolo 4 sono tenuti ad iscriversi all’albo dei praticanti.
Art. 4. 1. La qualificazione professionale per svolgere attività di tatuaggio o di piercing si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico e il raggiungimento di un’età superiore a diciotto anni, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito corso regionale di qualificazione, per un numero complessivo di almeno settanta ore di insegnamento, seguito da un periodo di inserimento pari almeno a seicento ore presso imprese di tatuaggi aderenti alle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.
2. I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell’articolo 8.
Art. 5. 1. Le imprese che svolgono l’attività di tatuaggio e di piercing possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni.
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività di tatuaggio devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 4.
3. Lo svolgimento dell’attività di tatuaggio e di piercing, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all’articolo 4.
4. Le attività di tatuaggio e di piercing possono essere svolte presso il domicilio dell’esercente ovvero presso apposita diversa sede ma comunque sempre e solo in locali a ciò esclusivamente adibiti, previa autorizzazione amministrativa rilasciata dall’amministrazione comunale, a condizione che sia stato rilasciato nulla osta tecnico-sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica e ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro presso l’unità sanitaria locale, e che rispondano ai requisiti previsti dai regolamenti comunali di cui all’articolo 7.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di tatuaggio e di piercing in forma ambulante o di posteggio, fatte salve le manifestazioni pubbliche appositamente autorizzate dalle competenti autorità sanitarie locali. 6. È fatto obbligo all’esercente l’attività di tatuaggio di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i rischi professionali da essa derivanti. In mancanza di tale polizza i comuni non autorizzano l’inizio o il proseguimento della suddetta attività.
Art. 6. 1. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio o di piercing su soggetti di età inferiore a quattordici anni.
2. Si possono effettuare procedure di piercing o di tatuaggio su soggetti di età tra i quattordici e i diciotto anni solo se autorizzati per iscritto dagli esercenti la patria potestà.
Art. 7. 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell’attività di tatuaggio e dettano disposizioni ai comuni per l’adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della presente legge. Art. 8.
1. Le regioni predispongono, in conformità ai princìpi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni di categoria più rappresentative a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di qualificazione e dell’esame teoricopratico di cui all’articolo 4, nonchè dei corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale di cui all’articolo 10.
2. Al fine di cui al comma 1 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d’esame.
3. Le materie fondamentali d’insegnamento tecnico-pratico relative ai corsi di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) cute e mucose: anatomia macroscopica;
b) sistemi di difesa della cute e delle mucose;
c) cute infiammata: infezioni cutanee;
d) principali agenti infettivi e loro modalità di trasmissione;
e) principali infezioni a trasmissione parenteral-ematica:
1) epatiti virali;
2) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); f) prevenzione delle malattie a trasmissione parenteral-ematica:
1) precauzioni universali;
2) profilassi immunitaria (vaccinazione antiepatite B); g) disinfezione, sterilizzazione di strumenti e ambienti e smaltimento di rifiuti; h) tatuaggio e piercing: nozione di disegno, teoria e pratica dell’utilizzo dei colori e metalli, apparecchi elettromeccanici; i) nozioni di chimica: chimica delle sostanze impiegate nei tatuaggi e nel piercing, metalli; l) allergie ai costituenti dei tatuaggi e ai metalli; m) granulomi e cheloidi; n) reazioni isomorfe in portatori di malattia psoriasica e lichen ruber planus; o) principali rischi per la salute connessi con le pratiche di tatuaggio o piercing; p) linee guida per la prevenzione dei rischi per gli operatori e per gli utenti; q) nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia; r) nozioni di psicologia; s) cultura del tatuaggio ed etica professionale.
4. Le regioni organizzano l’esame teorico-pratico di cui all’articolo 4 prevedendo le relative sessioni. 5. Le commissioni giudicatrici, presiedute da un rappresentante della regione, sono costituite dai docenti del corso, da un componente designato dal Ministero della salute e da due professionisti nelle attività di tatuaggio o di piercing. Art. 9. 1. È fatto obbligo agli esercenti di attività di tatuaggio e di piercing di fornire a chi si sottopone a tali pratiche un apposito foglio informativo conforme al prospetto allegato (allegato n. 1).
Art. 10. 1. La qualificazione professionale di cui all’articolo 4 è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano: a) esercenti personalmente e prevalentemente, in tutte le forme previste dall’articolo 5, comprovandola con ogni mezzo legalmente ammesso, l’attività di tatuaggio o di piercing da almeno cinque anni e frequentino un corso regionale di aggiornamento sulle materie più strettamente attinenti all’aspetto igienicoprofilattico-sanitario; b) esercenti attività professionale di tatuaggio o di piercing da almeno dieci anni, opportunamente documentata.
Art. 11. 1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economicamente interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecniche e sanitarie nonchè le modalità d’esercizio e di applicazione e le cautele d’uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili. 2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nell’elaborazione dei programmi di cui all’articolo 8, comma 2, fa riferimento ai requisiti tecnici e alle modalità di utilizzazione degli apparecchi previsti dal decreto di cui al comma 1, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnicoprofessionali degli operatori della categoria.
Art. 12. 1. Entro trenta giorni dalla emanazione dei regolamenti comunali di cui all’articolo 7, le imprese che già esercitano l’attività prevista dagli articoli 1 e 2 sono autorizzate a continuare l’attività. 2. Nei casi in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dall’articolo 5 e dal regolamento comunale di cui all’articolo 7, il comune provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a sei mesi per gli adeguamenti necessari.
Art. 13. 1. Nei confronti di chi esercita l’attività di tatuaggio o di piercing senza i requisiti professionali di cui all’articolo 4, è disposto dall’autorità regionale competente il sequestro delle attrezzature, ed è inflitta la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. Nei confronti di chi esercita l’attività di tatuaggio o di piercing senza l’autorizzazione comunale, è disposto il sequestro delle attrezzature ed è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 6.000.000.
Allegato n. 1 MODULO INFORMATIVO Ti sei consigliato con qualcuno? Lo sai che il tatuaggio consiste nell’introduzione nella cute di pigmenti di varia natura? Lo sai che è definitivo e per eliminarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica? Lo sai che con il tatuaggio o con l’inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l’AIDS? Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell’operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione? Sei portatore di una malattia della pelle? Lo sai che a tali pratiche sono state associate anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche e infettive?
News inserita il 10/11/2015