REGIONE VENETO

Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.       PREMESSA      È sempre più rilevante il fenomeno del tatuaggio e piercing e del trucco permanente e semi-permanente, considerato che è in continuo aumento il numero di persone che anche nella nostra regione si sottopongono a tali trattamenti.    Al fine di affrontare il fenomeno sotto il profilo della tutela della salute, la Regione del Veneto – sulla base delle specifiche indicazioni formulate nel 1998 dal Ministero della Sanità – ha adottato un insieme di misure per l’attuazione di comportamenti e procedure utili alla prevenzione di malattie infettive e non infettive collegate all’effettuazione dei suddetti trattamenti.    È stato così predisposto un sistema di tutela igienico-sanitaria, fondato sull’imprescindibile requisito della doppia idoneità (soggettiva ed oggettiva) quale presupposto necessario per lo svolgimento dei suddetti trattamenti in condizioni di sicurezza sanitaria.    Sulla base dell’esperienza regionale maturata nel settore ed al fine di mantenere elevata – sotto il profilo sanitario – l’attenzione su questo particolare fenomeno, è necessario confermare i caratteri fondamentali del sistema finora adottato in materia, provvedendo tuttavia a ridefinire e precisare alcune misure che, già previste dalla Circolare regionale n. 9 del 01/06/2001, approvata con DGR n. 1245 del 17/05/2001, devono essere aggiornate per garantire un’effettiva tutela sanitaria dei soggetti che si sottopongono ai trattamenti di tatuaggio e piercing.    Il trucco permanente e semi-permanente, ovvero l’introduzione intradermica di pigmenti colorati mediante aghi, è soggetto ai medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per l’esercizio del tatuaggio e piercing come specificato nell’allegato A della DGR n. 440 del 23/02/2010.        REQUISITI SOGGETTIVI      I soggetti che intendono avviare un’attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. aver compiuto il 18° anno di età; 2. essere in possesso dell’idoneità soggettiva, relativa alle conoscenze sugli aspetti igienico-sanitari caratterizzanti tali attività e sui fattori di rischio per la salute che possono derivare dall’effettuazione degli stessi trattamenti.    L’idoneità soggettiva all’esercizio di attività di tatuaggio e piercing si ottiene con la frequenza al corso previsto con DGR n. 693 del 23/03/2001 e con il superamento delle prove finali previste al termine della stessa attività formativa.    I requisiti per l’ammissione al corso sono:    ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 2/9          1. il compimento del 18° anno d’età; 2. il possesso di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado, oppure di una qualifica professionale almeno triennale, secondo le indicazioni pervenute con nota n. 6042-A16c del 25/09/2008 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.      REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI      L’attività di tatuaggio e piercing deve essere svolta in locali appositi ed esclusivi, rispondenti ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale e locale per analoghe attività artigianali, con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati, fatte salve eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi locali.    Tale attività può essere svolta congiuntamente all’attività di estetista a condizione venga garantita la completa autonomia dei locali operativi; è consentita la condivisione di pertinenze comuni quali ingresso, attesa, servizio igienico.    I locali in cui si svolge l’attività di tatuaggio e piercing, nei limiti e nel rispetto della potestà regolamentare comunale, devono possedere le seguenti caratteristiche:    1. altezza minima di 2,70 m. fatte salve altre previsioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o specifiche deroghe contenute nei regolamenti edilizi locali; 2. sala d’attesa, separata dai locali in cui si svolgono le prestazioni con superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio, fatte salve diverse previsioni previste dai regolamenti edilizi locali; qualora l’aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente; 3. almeno un servizio igienico, aerato naturalmente o artificialmente e provvisto di locale antibagno attrezzato con lavandino dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere; 4. locali o spazi specifici, non identificabili con l’antiwc, destinati a: – sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature, opportunamente attrezzato; – spogliatoio fornito di armadietti individuali a doppio scomparto; – ripostiglio/magazzino arredato di apposti armadi per il deposito del pulito e del materiale   d’uso, deposito dello sporco e dei rifiuti, deposito degli agli attrezzi per le pulizie; 5. locale apposito ed esclusivo, in cui sono effettuati i trattamenti di tatuaggio e piercing rispondente ai seguenti requisiti: – superficie minima pari a 9 mq, da aumentare di almeno 5 mq per spazio da destinare alla eventuale sterilizzazione delle attrezzature; l’area destinata alla sterilizzazione dovrà in ogni caso essere opportunamente separata dalla zona operativa; – in presenza di più operatori ciascuno dovrà operare in locali distinti ovvero all’interno dello stesso locale purchè in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti; la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a 6,00 mq con pareti divisorie di altezza minima di 2,20 m; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a 0,50 m; – nel caso di struttura organizzata in box la sterilizzazione dovrà avvenire in locale dedicato;  ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 3/9          – pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a 2,00 m di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego; – presenza di lavandino con acqua corrente calda e fredda a comando non manuale, distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere in ciascun locale operativo e/ box; – superfici aeranti ed illuminanti di tipo naturale e diretto, in rapporto rispettivamente di 1/20 e 1/10 della superficie di calpestio; – qualora l’aerazione naturale sia carente rispetto al requisito minimo previsto, e comunque non oltre il 50%, essa dovrà essere integrata con impianto di aerazione artificiale tale da garantire almeno 3 ricambi vol./h, regolarmente sottoposto a manutenzione ordinaria ai sensi della normativa vigente.      AVVIO DELL’ATTIVITA’      Lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241.    Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:    1. planimetria dei locali – sottoscritta dall’interessato per conformità – in scala 1:100, con l’indicazione dell’utilizzo dei locali e dei rapporti di aerazione ed illuminazione, delle altezze e della disposizione degli arredi; 2. relazione tecnica contenente l’elenco delle attrezzature, con particolare riferimento all’esplicazione delle modalità di detersione, sanificazione e sterilizzazione delle attrezzature; 3. indicazione sul sistema di raccolta dei rifiuti e attestazione della Ditta incaricata del trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati; 4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla frequenza e superamento delle prove di valutazione dello specifico corso di formazione previsto con DGR n. 693 del 23/03/2001 (idoneità soggettiva all’esercizio di attività di tatuaggio e piercing); 5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in ordine alla rispondenza dei locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale, nonché dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di tatuaggio e piercing.    Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla DGR n. 693 del 23/03/2001. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di tatuaggio e piercing.    Il Comune darà immediata informazione al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS dell’avvenuta presentazione della SCIA per l’attività di vigilanza di competenza. Non è consentito lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o al di fuori dei locali indicati nella SCIA.              ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 4/9          MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE      Prima dell’esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l’integrità. In particolare, le procedure non devono essere effettuate su individui con lesioni della cute o delle mucose.        Gli operatori, a tutela dei clienti e di se stessi, devono seguire le seguenti norme igieniche per la prevenzione delle malattie infettive: • usare guanti protettivi in lattice, o altro materiale idoneo, “monouso” in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono essere esclusivi per ogni cliente e comunque cambiati dopo ogni trattamento; durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei all’uso, per la loro resistenza, i guanti di gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l’utilizzazione dei guanti; • impiegare solo aghi monouso e sterili da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica; gli strumenti da utilizzare nell’attività devono essere monouso, laddove reperibili sul mercato, altrimenti – dopo l’utilizzo – devono essere sottoposti a lavaggio, disinfezione e sterilizzazione o, in rapporto al materiale di cui sono composti, a disinfezione ad alto livello.    La sterilizzazione si ottiene utilizzando esclusivamente uno dei seguenti apparecchi: − autoclave per sterilizzazione a vapore saturo; − stufa a calore secco con schema operativo tipo di temperatura minima di 170° per 2 ore;    A tutti gli operatori è fatto obbligo di indossare adeguati indumenti da lavoro dedicati all’uso esclusivo nell’attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia ed il decoro.    Dopo ogni intervento il materiale monouso e quello utilizzato per il tamponamento e le medicazioni deve essere eliminato secondo le disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 10 del DPR 15/07/2003 n. 254, in particolare secondo le precisazioni evidenziate con la Circolare Ministero dell’Ambiente UL/2004/4748.    L’operatore deve poter dimostrare ad ogni controllo, attraverso idonea documentazione, la provenienza dei colori e dei pigmenti usati per il tatuaggio, nonché dei gioielli e degli oggetti – di metallo o di altra composizione – utilizzati per il piercing, al fine di garantirne la rintracciabilità.    Restano in ogni caso applicabili, per quanto attiene la composizione dei prodotti per tatuaggi e trucchi permanenti, i principi e le disposizioni di cui alla Risoluzione Europea ResAP(2008)1 sui criteri utilizzati per la valutazione della loro innocuità ai fini di protezione della salute pubblica    Le procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni devono essere effettuate con il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.    La foratura del lobo dell’orecchio è consentita, oltre che negli studi di estetica e di tatuaggio e piercing, anche all’interno di altre regolari attività commerciali – coerenti con l’oggetto da applicare – purché sia utilizzato il dispositivo a capsule monouso e siano rispettate le procedure e le condizioni evidenziate nell’Appendice del presente documento.     ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 5/9          Conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggioe piercing in condizioni di sicurezza”, trasmesse dal Ministero della Sanità con nota n. 2.8/170 del 20/02/1998: 1. gli utenti dovranno essere informati dei rischi connessi alle prestazioni; a tale scopo a tutti dovrà essere consegnata la nota informativa come da allegato A1; 2. gli utenti dovranno essere informati delle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e delle caratteristiche dei prodotti utilizzati; 3. dovrà essere acquisito il consenso informato scritto; la documentazione comprovante tale consenso dovrà essere conservata presso l’esercizio per almeno cinque anni.      INFORMAZIONE E CONTROLLO      Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie – oltre che professionali – in materia di tatuaggio e piercing, devono essere considerate ed integrate alla luce delle indicazioni contenute nelle “Linee- guida” del Ministero della Sanità, alle quali si rinvia.    A tal fine è indispensabile  che ciascuna Ulss diffonda raccomandazioni e programmi campagne di educazione sanitaria all’interno dei contesti interessati, in modo che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di tatuaggio e piercing.    Particolare importanza, in termini di efficacia dell’azione preventiva, riveste la verifica delle suddette disposizioni da parte dei comuni, autorità sanitarie locali.    In conclusione, si indicano sinteticamente gli adempimenti: 1. istituzione all’interno di ciascuna Azienda ULSS di un piano per la vigilanza e il controllo sugli esercizi di tatuaggio e piercing; 2. proseguimento e potenziamento dei percorsi formativi obbligatori destinati agli operatori di tatuaggio e piercing.    Considerata l’elevata e continua richiesta di accesso ai percorsi formativi in parola e al fine di consentire la più ampia partecipazione dei richiedenti in tempi ragionevolmente rapidi, le Aziende Ulss interessate e/o gli Enti di formazione accreditati potranno realizzare, anche in via continuativa,  dei percorsi formativi necessari per l’acquisizione dell’idoneità soggettiva all’esercizio di attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto del programma, metodologia didattica, modalità organizzative, criteri e numero massimo di partecipanti per ogni edizione, di cui all’allegato alla DGR n. 1164 del 23/03/2010.        ATTESTAZIONI EQUIPOLLENTI      Sono riconosciute, ai fini dell’acquisizione dell’idoneità soggettiva all’esercizio di attività di tatuaggio e piercing, le attestazioni rilasciate da altre Regioni, a condizione che venga documentato che i percorsi formativi sono stati realizzati conformemente alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” di cui alla nota del Ministero della Sanità con nota n. 2.8/170 del 20/02/1998 e con un numero di ore di formazione non inferiori a quelle dei Corsi previsti nella Regione Veneto.    ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 6/9            Appendice  PRESCRIZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DELLA FORATURA DEL LOBO DELL’ORECCHIO      Per eseguire la foratura del lobo dell’orecchio è necessario osservare le prescrizioni di seguito riportate:    1. Dispositivi di foratura     La foratura del lobo dell’orecchio è possibile esclusivamente tramite l’utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva. L’elemento forante deve venire a diretto contatto con la pelle dell’orecchio soltanto tramite cartuccia monouso o cartuccia protettiva.  I dispositivi per la foratura dell’orecchio ed i relativi pre-orecchini, confezionati in blister sterile, sono progettati per praticare la foratura dell’orecchio nelle zone del lobo e della cartilagine auricolare piatta, tra l’elice e l’antelice, del padiglione auricolare.      2. Postazione di lavoro     La postazione minima di lavoro per eseguire la foratura del lobo dell’orecchio comprende:  • una sedia con braccioli la cui altezza permetta all’operatore di lavorare comodamente;  • un piano d’appoggio con superficie lavabile su cui posare l’occorrente per la foratura; • un vassoio ed un contenitore di plastica per ospitare l’attrezzatura.    Non è richiesta una specifica area all’interno dell’esercizio dedicata all’attività di foratura.      3.  Modulo per il Consenso e la Registrazione degli interventi     Prima della foratura, il cliente deve sottoscrivere il modulo per il consenso informato e la registrazione dell’intervento.  Nel caso di minori di 18 anni è necessario il consenso di chi esercita la potestà dei genitori. Il modulo, oltre all’informativa da rilasciare al cliente, contiene le avvertenze circa l’importanza di un’attenta ed assidua igiene della zona trattata nei giorni successivi all’intervento di foratura.      4.   Requisiti minimi dell’operatore     Il soggetto che esegue la foratura del lobo dell’orecchio:  • deve avere almeno 18 anni di età;  • conoscere le basilari nozioni di igiene;  • conoscere bene il funzionamento del dispositivo;     5.  Modalità di conservazione dei dispositivi    L’operatore che esegue la foratura del lobo dell’orecchio deve: • mantenere i dispositivi in buono stato di funzionamento;  • conservare i dispositivi in luogo pulito e asciutto;  • aprire le confezioni solo al momento dell’uso.     ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 7/9          L’utilizzo dei dispostivi è vincolato al rispetto delle indicazioni operative fornite dal produttore.       6.  Preparazione e foratura     Prima di eseguire la foratura del lobo l’operatore deve: • fare sedere il cliente;  • indossare guanti in lattice monouso;  • rimuovere eventuali orecchini già presenti;  • mantenere libera la zona auricolare da capelli e lembi di abiti, eventualmente raccogliendo i capelli del cliente;  • pulire e disinfettare con cura l’area dell’orecchio interessata alla foratura;  • verificare visivamente che l’orecchio sia sano ed integro; non è possibile praticare il foro in presenza di cisti, verruche, abrasioni, capillari o altre condizioni delicate; • segnare sul padiglione auricolare, mediante una penna non tossica, il punto in cui sarà eseguita la foratura, secondo le indicazioni del cliente;  • non eseguire il foro se il punto scelto è prossimo ad un foro preesistente o se è troppo vicino al bordo dell’orecchio; • utilizzare esclusivamente pre-orecchini in confezione sterile sigillata da aprirre solamente davanti al cliente al momento della foratura; i pre-orecchini devono rispettare le vigenti norme comunitarie relative ai metalli bio-compatibili ed il loro imballo deve essere contrassegnato dal nome del produttore e dal numero di lotto produttivo; quale prova dell’utilizzo di materiale idoneo, la pellicola di sigillo dei preorecchini deve essere conservata ed applicata al relativo modulo di registrazione.        7. Dopo la foratura     A foratura eseguita, prima di fare alzare il cliente dalla sedia, è necessario accertarsi che egli abbia compreso le indicazioni per la buona cura del foro all’orecchio nei giorni successivi.  Al riguardo, si dovrà consigliare l’utilizzo di prodotti specifici disinfettanti e cicatrizzanti.        8.  Fine lavoro e gestione dei rifiuti     Dopo aver eseguito la foratura gli strumenti ed i materiali di consumo devono essere riposti e conservati in un luogo pulito ed asciutto.  La cartuccia vuota deve essere rimossa dallo strumento.  I guanti in lattice e i prodotti usati per la pulizia preparatoria dell’orecchio possono essere eliminati normalmente in quanto non si tratta di rifiuti speciali.         ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 8/9          Allegato A1    DA CONSEGNARE A TUTTI GLI UTENTI      POTENZIALI RISCHI PER LA SALUTE DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING      Chi intende sottoporsi a procedure di tatuaggio o di piercing deve conoscere alcune informazioni molto importanti per la propria salute riguardanti i rischi di queste pratiche ed in particolare: – sui rischi dovuti all’applicazione del tatuaggio, del trucco permanente e semi-permanente (PMU) e del piercing – sui rischi dovuti alla sedi di applicazione    1. I rischi dovuti all’applicazione di un tatuaggio, PMU, o piercing possono essere distinti in:    1.1 Infezioni L’infezione è una reazione dell’organismo umano dovuta alla penetrazione di microrganismi (virus, batteri, etc.) attraverso alterazioni della cute. Nell’ambito della pratica di tatuaggio e/o piercing, i microrganismi possono attraversare la cute mediante strumenti perforanti. Le sorgenti dell’infezione possono essere i microrganismi provenienti: – dalla cute della persona che riceve il tatuaggio,  – dagli strumenti utilizzati dal tatuatore/operatore, – dal tatuatore/operatore.    Le infezioni possono essere – LOCALI: limitate all’area del trattamento; in genere si risolvono senza lasciare alterazioni della cute; talvolta possono generare cicatrici deturpanti. – SISTEMICHE: in questo caso il microrganismo, dopo essere penetrato nella cute e nel derma profondo, entra nel circolo sanguigno dando manifestazioni generalizzate. Molto gravi sono le infezioni da virus dell’epatite B e C che oltre a causare una malattia in forma acuta possono cronicizzare e compromettere la funzionalità del fegato. Anche il virus dell’HIV può entrare nella cute tramite un ago infetto: questo virus è responsabile della malattia conosciuta come AIDS. Altri microrganismi possono causare patologie cardiache e renali.    1.2 Sensibilizzazioni e reazioni allergiche Le sostanze utilizzate dai tatuatori, quali colori o metalli, possono provocare una sensibilizzazione allergica dell’organismo con effetti a breve o a lungo termine. Ricordiamo che l’allergia al nichel, sostanza presente in numerosi coloranti e prodotti, è abbastanza frequente nella popolazione generale.    1.3 Altre possibili conseguenze patologiche  – Reazione infiammatorie  – Lesioni di nervi con conseguente alterazione della sensibilità o della motricità locale.    1.4 Tossicità e/o effetti cancerogeni L’utilizzo di pigmenti contenenti sostanze non in regola con la normativa vigente, può provocare reazioni di tossicità o rischio cancerogeno    2. Rischi in relazione alla sede di applicazione del tatuaggio o piercing Ci sono alcune aree del corpo che per la loro funzione, per la loro conformazione o per la sede sono da trattare con particolare attenzione. – Naso: è una zona ricca di microrganismi, potenziale fonte di infezioni. Piercing numerosi o ingombranti possono favorire l’ostruzione del naso e quindi di una importante via respiratoria. – Orecchio: in seguito ad applicazione di piercing nella cartilagine dell’orecchio si sono verificati casi di infezione che hanno causato cicatrici deturpanti del padiglione auricolare.  ALLEGATO  A  Dgr n.                      del                         pag. 9/9          – Palpebra: per la posizione vicina all’occhio, sono stati segnalati casi di abrasione alla cornea. – Cavità orale: può causare disturbi di varia natura nella masticazione e deglutizione, lesioni alle gengive e ai denti, infezioni. – Lingua: il piercing applicato in tale zona può essere causa di complicazioni, nei casi in cui sia necessario inserire uno strumento nelle vie aeree superiori (laringoscopio, intubazione per la respirazione assistita), per intervento chirurgico o di rianimazione. In tali casi, infatti, il piercing può provocare un sanguinamento dei tessuti dove è inserito con la possibilità di complicazioni respiratorie. – Ombelico: è una zona ricca di microrganismi, potenziale fonte di infezioni. – Genitali: sono zone ricche di microrganismi, potenziali fonte di infezioni      ATTENZIONI E CAUTELE PARTICOLARI      • L’asportazione di un tatuaggio o piercing comporta una cicatrice permanente. • E’ SCONSIGLIATO sottoporsi a tatuaggio o piercing in gravidanza o con patologie in atto. • Gli orecchini, nei bambini piccoli, possono incidentalmente essere inghiottiti ed ostruire le vie respiratorie. • SONO SCONSIGLIATI ,soprattutto a chi pratica sport, i piercing applicati nella cavità orale e al naso per il rischio di ostruzione diretta o indiretta e sanguinamento delle vie aeree. • PRIMA DI UN INTERVENTO CHIRURGICO è buona norma quindi farsi togliere tutti i piercing collocati nella cavità orale.    Qualsiasi reazione indesiderata conseguente al tatuaggio o piercing deve essere tempestivamente segnalata a personale medico per le cure del caso.                Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a a…………………………………….. il ……………………………… residente nel Comune di………………………………………… in via ……………………………………………………………….. n …………… dichiara di aver preso visione delle informazioni contenute nel presente documento.    Luogo e data: ……………………………………….    Firma per esteso e leggibile    ……………………………………………………… 

News inserita il 26/09/2016

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