Statuto Associazione Tatuaggio Estetico Correttivo -A.T.E.C.-

Articolo 1 – Denominazione e sede legale
L’associazione ha sede legale e fiscale in Via Flaminia 134/N, 47923 Rimini,
La sede legale può essere stabilita ovunque, sul territorio nazionale, mediante deliberazione dell’Assemblea dei soci.

Articolo 2 – Scopo
L’Associazione non ha scopi di lucro e si propone di :
– elevare e promuovere la crescita professionale degli iscritti attraverso corsi d’aggiornamento, vacanze studio, congressi, “stages” sulle tecniche di dermopigmentazione, sulla comunicazione, sulla gestione,
sulla lingua, sulle scienze applicate;
-promuovere il rispetto delle leggi in vigore sull’attività di dermopigmentazione e tatuaggio.
-pubblicizzare la professionalità degli iscritti, abilitati secondo i termini di legge, presso i mezzi di comunicazione e i clienti finali;
-collaborare con altre associazioni e con le autorità competenti, anche attraverso i mezzi di comunicazione;
-sostenere la necessità di un percorso formativo specifico per la figura del dermopigmentatore.
L’Associazione potrà convenzionarsi con enti pubblici ed anche privati per il miglior conseguimento delle pro- prie finalità statutarie.
L’Associazione pertanto non ha scopo di lucro e non ha per oggetto lo svolgimento di attività commerciale, con riferimento al disposto degli articoli 87 lettera c) e 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.

Articolo 3 – Affiliazione
Chiunque può associarsi anche se non ancora esperto dermopigmentatore purché maggiorenne.

Articolo 4 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche, di età non inferiore a 18 anni che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente previa accettazione delle norme statutarie e regolamentari dell’associazione.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 – Diritti dei soci
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 15.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 7 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 8 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.

Articolo 9 – Funzionamento dell’assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell’assemblea in oggetto, considerando tuttavia l’eccezionalità delle competente attribuite a quest’ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dei componenti il consiglio direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 10 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto tutti gli associati.
Ogni socio può rappresentare all’assemblea gli associati che non possano parteciparvi e dai quali sia stato delegato. La delega dovrà indicare le generalità del socio delegante e di quello delegato l’intenzione di voto e la data dell’assemblea; la delega dovrà pervenire prima dell’inizio dell’assemblea tramite il delegato o inviandola alla sede dell’associazione o al presidente per posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Articolo 11 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10, comma 2.

Articolo 12 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell’articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto ed a quelli a cui sia delegato.
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 – Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti,: il presidente e fino a 4 consiglieri eletti dall’assemblea stessa. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Sono previsti esclusivamente rimborsi spese, purché preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte da un consigliere tra quelli eletti, fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 16 – Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 17 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 10, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 18 – Il Presidente
Il Presidente presiede le assemblee ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tutte le funzioni e le competenze del Presiden- te o parte di esse possono essere delegate dal Presidente ad altri Consiglieri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Sono previsti esclusivamente rimborsi spese, purché preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 -Il rendiconto finanziario
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 20 – Anno sociale ed esercizio finanziario
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 21 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione, dalle quote di iscrizione delle manifestazioni organizzate dall’Associazione stessa e da proventi diversi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione aventi anche natura commerciale.

Articolo 22 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 – Personalità giuridica
L’associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione nel relativo Registro delle Persone Giuridiche, osservati tutti gli obblighi di legge.

Articolo 24 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni le norme del Codice Civile.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea del giorno 4 Novembre 2017.